Art. 40.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898).

      1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

      «2. Ciascun coniuge perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
      3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare il coniuge che ne faccia richiesta a conservare il cognome dell'altro coniuge aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela».